Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - Triennio 2024-27
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si terranno:
domenica 17 novembre 2024 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 08.00 alle ore 13.30
presso il seggio Unico sito in Via Scuole 8 in località Valle Mosso - Valdilana 13835 (Bi)
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
· Nomina da parte del Dirigente Scolastico (DS) della Commissione Elettorale (CE): 3 ottobre 2024 (45° giorno antecedente le operazioni di voto);
· Deposito elenchi elettori, comunicati dal DS: 13 ottobre (domenica) posticipato al 14 ottobre 2024 (35° giorno antecedente le operazioni di voto);
· La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line: 22 ottobre 2024 (25° giorno antecedente le operazioni di voto). I requisiti per l’inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
· Presentazione delle liste dei candidati, per ciascuna componente: in orario d’ufficio dalle ore 9:00 del 28 ottobre fino alle ore 12.00 del 4 novembre 2024 (data posticipata) – dal 20° al 15° giorno antecedente le operazioni di voto.
Si ricorda che questa Istituzione scolastica ha una popolazione scolastica superiore a 500 allievi e che, pertanto, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, con il Dirigente Scolastico membro di diritto.
Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
Si precisa che:
· Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
· L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
· Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli OO.CC. della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo per il CdI. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
· L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del C.C. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore nei confronti del quale sia stata disposta la revoca della responsabilità genitoriale.
· L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione. Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
· Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.
Si sottolinea, inoltre, che:
· Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopraindicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:
· per la componente genitori: almeno 20 genitori
· per la componente docenti: almeno 1/10 del personale docente
· per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)
Le suindicate liste dovranno successivamente essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
1. Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima. Le liste devono essere corredate altresì delle dichiarazioni dei presentatori di lista.
2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Si ricorda inoltre che:
· Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista;
· Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente;
· Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista;
· Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati. Il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza, 1 preferenza per il personale ATA; va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).
I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
Numero di rappresentanti da eleggere e delle preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto n. 8 genitori n.2 preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto n. 8 docenti n. 2 preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto n. 2 ATA n. 1 preferenza esprimibile